I compiti del medico competente sono:
- istruire e/o aggiornare la cartella sanitaria di rischio
- effettuare visite preassuntive e visite periodiche
- effettuare sopralluoghi con periodicità annuale o con periodicità da stabilire in funzione del rischio
- firmare e verificare, con eventuali osservazioni, il Documento di Valutazione del rischio relativamente alla parte sanitaria
- redigere ed aggiornare il protocollo sanitario
- informare i lavoratori sul significato degli accertamenti cui sono sottoposti
- rilasciare l’idoneità allo svolgimento della mansione
- comunicare per iscritto attraverso una relazione sanitaria annuale, in occasione delle riunioni periodiche, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- istituire una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il medico competente concorda con il datore di lavoro il luogo di custodia;
- inviare all’ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal presente decreto legislativo, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il lavoratore interessato può chiedere copia delle predette cartelle all’ISPESL attraverso il medico del lavoro o anche il proprio medico di medicina generale;
- comunicare, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all’articolo 38 al Ministero della salute entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
- trasmettere i dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori (ALLEGATO 3B) sottoposti a sorveglianza sanitaria entro il primo trimestre di ogni anno successivo a quello di riferimento, esclusivamente in via telematica.
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