La sorveglianza Sanitaria si esplica attaverso le visite del Medico Competente che si possono riassumere in:
- visita medica preventiva: volta ad accertare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato (mansione);
- visita medica periodica: per controllare nel tempo lo stato di salute dei lavoratori esposti al rischio (quinquennale fino a 50 anni – biennale dopo i 50 anni);
- visita medica in occasione del cambio della mansione (con modifica dei rischi per la salute);
- visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.;
- visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai 60 giorni continuativi;
- visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta.
- giudizi possono essere di:
• Idoneità;
• idoneità parziale: temporanea o permanente, con limitazioni o prescrizioni. È compito del Datore di Lavoro (in collaborazione con il medico competente ed il RSPP) verificare se le prescrizioni sono compatibili con il mantenimento della mansione.
• Inidoneità temporanea: per un dato periodo il lavoratore non può svolgere i compiti della propria mansione; al termine di tale periodo il lavoratore andrà rivisitato dal medico che formulerà il nuovo giudizio.
• Inidoneità permanente: il lavoratore non può più svolgere la mansione specifica. In funzione dell'art. 42 che prevede che il DDL adibisca, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza. Il medico competente parteciperà a fornire le indicazioni specifiche in merito anche attraverso la rivalutazione della idoneità alla nuova mansione.
Avverso i giudizi del medico competente è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all’organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.
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