Descrizione
Il corso di formazione generale (4 ore) indipendentemente dal settore produttivo, si prefigge di fornire le conoscenze di base in materia di prevenzione e rischi nei luoghi di lavoro.
Il corso di formazione specifica si propone di fornire le conoscenze dei rischi specifici, contestualizzate per classi di rischio e comparti produttivi, al fine di contribuire al mantenimento di un sistema organizzato per la prevenzione e la sicurezza su lavoro.
La formazione specifica, secondo quanto stabilito dal comma 4 dell’articolo 37, deve avvenire in occasione:
a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
A chi è rivolto il corso: Lavoratori
Il lavoratore è la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: - il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto della società e dell’ente stesso; - l’associato in partecipazione (art. 2549 codice civile); - il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento, art. 18 legge n. 196/97, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; - l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; - il volontario, come definito dalla legge n. 266/91; - i volontari del corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; - il volontario che effettua il servizio civile; - il lavoratore di cui al D.Lgs. n. 486/97 e s.m.i.
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